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Natura esoprocedimentale dei subprocedimeenti

TAR di Potenza

All’interno del più ampio procedimento di bonifica possono ricorrere più passaggi o sub procedimenti che danno vita a fasi di attività distinte, che trovano la loro sede naturale di manifestazione in conferenze sia di natura istruttoria e sia di natura decisoria. Queste ultime, recano statuizioni che assumono valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati, solo con l’adozione del provvedimento finale (cfr. Cons. St., VI, 18 aprile 2011 n. 2378). Di conseguenza, avendo ciascuna conferenza (e il relativo decreto che ne consacrava l’esito mediante approvazione del relativo verbale) dato vita ad una pronuncia definitiva su ciascuna istanza, ne consegue che la stessa, ove ritenuta insoddisfacente, per effetto delle condizioni o prescrizioni imposte alla pronuncia di accoglimento dell’istanza, doveva essere tempestivamente impugnata; viceversa, l’omessa impugnativa delle stesse, ne preclude in questa sede l’esame giudiziale di legittimità.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che tutte le conferenze decisorie hanno concluso fasi di attività, recepite e approvate in altrettanti decreti direttoriali tutti conosciuti dalla ricorrente che non ha inteso impugnare, ancorché ciascuno di essi, nella sostanza, si facesse carico ogni volta dell’esame - e della conseguente decisione – della istanza, ogni volta riproposta dalla ricorrente, di “svincolo parziale”, sulla base di elementi istruttori non meramente ripetitivi ma nuovi in funzione dell’evolversi del quadro di conoscenze che le indagini effettuate apportavano nella sede istituzionale competente). Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili e, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione il proprietario o il gestore dell’area, che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione agli enti competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura dell’art. 242. A costoro (proprietario o altro soggetto interessato) è comunque riconosciuta la “facoltà” di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità. L’impegno volontario, mosso dall’interesse per un sollecito recupero dell’area agli usi legittimi, o al contenimento della spesa ottenibile mediante la diretta esecuzione degli interventi o ancora dall’esigenza di cedere a terzi l’area, non fa subentrare i soggetti interessati a tutti gli effetti e in via definitiva ai soggetti responsabili, che restano obbligati ad attivarsi una volta identificati, secondo il principio "chi inquina, paga".


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