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Le regole per la gestione dei PFU

Alberto Muratori

Il nostro legislatore ha impiegato qualcosa più di cinque anni, anzichè i centoventi giorni originariamente previsti (e prescritti) in sede di Norma quadro sui rifiuti, per dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 228 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla definizione, attraverso un decreto del Ministro dell'Ambiente, dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo (nel frattempo solo astrattamente) posto in capo ai produttori e importatori di pneumatici dal comma 1 del medesimo articolo, di provvedere, "singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso". A tale provvedimento normativo si è invece dato corso solo con D.M. 11 aprile 2011, n. 82 pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Note introduttive
Il nostro legislatore «pie` -veloce» ha impiegato qualcosa piu` di cinque anni, anziche´ i centoventi giorni originariamente previsti (e prescritti) in sede di Norma quadro sui rifiuti, per dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 228 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (1), relativa alla definizione, attraverso un decreto del Ministro dell’Ambiente, dei tempi e delle modalita` attuative dell’obbligo (nel frattempo solo astrattamente) posto in capo ai produttori e importatori di pneumatici dal comma 1 del medesimo articolo, di provvedere, «singolarmente o in forma associata e con periodicita` almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale», provvedendo anche ad attivita` di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso. A tale provvedimento normativo si e` invece dato corso solo con D.M. 11 aprile 2011, n. 82 «Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale», pubblicato sulla G.U. n. 131 dell’8 giugno 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Prima di entrare nel merito del nuovo decreto, converra` chiarire la nozione di pneumatico fuori uso - categoria di rifiuti identificata con cod. 160103 nell’elenco europeo dei rifiuti, che non va confusa con quella di pneumatico usato, anche se eventualmente usurato. La possibilita` di equivoco traeva origine dal fatto che fino all’adozione della Decisione n. 2000/532/Ce - relativa alla riformulazione dell’Elenco europeo dei rifiuti, - della quale il Legislatore nazionale avrebbe preso poi formalmente atto con l’art. 23 comma 1 lett. l) della legge 179/ 2002, alla voce 160103 del codice CER aveva corrispostonla designazione pneumatici usati, senza ulteriori precisazioni; tanto che anche tra i rifiuti (contemplati dall’Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998) passibili di operazioni di recupero di materia secondo le procedure semplificate, col medesimo codice 160103 erano accomunati al punto 10.2, i «pneumatici non ricostruibili» e al punto 10.3 i pneumatici ricostruibili, in entrambi i casi, nel descrivere le caratteristiche delle due distinte tipologie di rifiuti, (rispettivamente, al par. 10.2.2 e al par. 10.3.2), essendosi ricorso alla dizione pneumatici usurati. Del fatto che la modificata designazione in sede di «Elenco europeo dei rifiuti» non fosse stata di natura meramente lessicale si aveva del resto conferma anche nel disposto di cui al comma 2 dell’art. 23 sopra richiamato (della legge n. 179/2002), che autorizzava il Ministro dell’Ambiente ad «apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l)». A quest’ultimo adempimento si sarebbe poi provveduto con D.M. 9 gennaio 2003 «Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi», che cassava la voce 10.3 dall’Allegato 1 Suballegato 1 del D.L. 5 febbraio 1998, in esecuzione, appunto, del mandato appena richiamato, essendosi cosi` dato implicitamente atto che i pneumatici ricostruibili, in quanto tali, non sono da considerare rifiuti. Infatti sebbene, a ben vedere, la parte dispositiva del decreto si fosse semplicemente limitata a cassare una delle [tante] voci dall’elenco di rifiuti (non pericolosi) ammissibili al recupero in regime di comunicazione, - sotto le condizioni meglio specificate punto per punto, - sia la rubrica del provvedimento sia le sue premesse palesano che la volonta` del Legislatore non era certo quella di sottrarre i pneumatici ricostruibili al novero dei rifiuti ammessi al beneficio della procedura semplificata, ma di escluderne la natura di rifiuto, in conseguenza di cio` sottraendoli al campo di applicazione della normativa sui rifiuti. Se l’esclusione della natura di rifiuto per i pneumatici ricostruibili sembra acquisizione ormai pressoche´ universalmente condivisa sul piano dottrinario, [salvo che non si tratti di beni dei quali il detentore mostri palese volonta` di disfarsi, oppure che non si tratti di componenti di veicoli fuori uso che abbiano complessivamente assunto la qualifica di rifiuto, per il veicolo e percio` , anche per le sue singole parti], non sono tuttavia mancati, anche in anni recenti, pronunciamenti decisamente ambigui in sede giurisprudenziale, anche al massimo livello, talora con enunciazioni che lasciano francamente interdetti, come nel caso della Sentenza della Corte di Cassazione n. 46643/2007 del 14 dicembre 2007, secondo la quale: «I pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perche´ siano riutilizzati previa rigeneratura [sic!] o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad un’operazione di recupero individuata dall’allegato c) del D.Lgs. n. 22/ 1997». Infatti, secondo questo discutibile e discusso pronunciamento della Corte, «se e` vero che....in tema di gestione dei rifiuti, dopo l’entrata in vigore della legge 31 luglio 2002, n. 179, la qualifica di rifiuto va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall’allegato A, voce 160103 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non ancora ai pneumatici usati ma ancora ricostruibili», esulerebbero dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo, ovvero subendo un trattamento preventivo che non sia identificabile quale operazione di recupero, come invece avverrebbe, secondo il Collegio Giudicante, nel caso di rigeneratura o ricopertura. Ci si chiede pertanto quando e sotto quali condizioni, secondo l’autorevole Collegio giudicante, (divus Homerus quoque interdum dormitat), si potrebbero mai inverare le condizioni di legge per non considerare rifiuti i pneumatici usati ricostruibili, se corrispondesse al vero l’assunto in base al quale l’assoggettamento a ricostruzione, in quanto trattamento di recupero, li connoterebbe ipso iure come rifiuti. Si tratta comunque di espressioni di una linea di pensiero ultra-garantista ed iper-conservatrice, ed evidentemente restı`a a confrontarsi con i piu` evoluti concetti (gerarchia dei rifiuti, end of waste, sottoprodotti ecc.) elaborati in sede europea, - di lı` a pochi mesi poi messi a sistema nelle disposizioni della Direttiva n. 2008/98/Ce, - che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, attuativo della norma europea nel nostro ordinamento interno, dovrebbe tuttavia risultare definitivamente soccombente. Varra` la pena sottolineare - al fine di trovare un nesso tra la disciplina di matrice europea e il provvedimento normativo nazionale - attuativo dell’art. 228 del D.Lgs. n. 152/2006, - che ci accingiamo ad illustrare, come i pneumatici [fuori uso], secondo l’art. 6, par. 2, secondo periodo della Direttiva 2008/98/Ce, rientrino nel ristretto elenco di rifiuti per i quali dovrebbero essere prioritariamente definiti i criteri specifici per la cessazione dalla qualifica di rifiuto, una volta sottoposti ad un’operazione di recupero; cio` , secondo le procedure comitatologiche di regolamentazione e controlli di cui all’art. 39, par. 2 della direttiva, ovvero - nelle more dell’emanazione di criteri unificati europei, attraverso disposizioni nazionali. Altro principio della direttiva europea assunto a fondamento della nuova disciplina sui pneumatici fuori uso e` quello della responsabilita` estesa del produttore, trasposto anche nell’art. 178 bis (della Parte Quarta) del D.Lgs. n. 152/2006, come innovato dal D.Lgs. n. 205/2010.

Il testo integrale dell'articolo è stato pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo, IPSOA, che potete consultare collegandovi a questo indirizzo.

Quelli che seguono sono i titoli dei paragrafi dell'articolo de quo:

Il sistema nazionale di gestione dei pneumatici fuori uso (Pfu)
I «grandi numeri» della gestione dei Pfu
Il nuovo regolamento per la gestione dei Pfu
La gestione dei Pfu derivanti dal circuito del «ricambio»
Apparato sanzionatorio
La gestione degli Pfu derivanti dai veicoli destinati alla rottamazione
La gestione dei Pfu: un ampio assortimento di possibili forme di recupero
Brevi considerazioni (conclusive) d’ordine giuridico - normativo



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