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Realizzazione di un manufatto abusivo. Sospensione dei lavori

TAR di Perugia

L’infruttuoso decorso del termine di quarantacinque giorni dall’adozione della sospensione dei lavori, previsto per l’adozione del provvedimento ripristinatorio, non estingue il procedimento sanzionatorio edilizio, e non comporta la necessità che il procedimento riprenda con una nuova comunicazione di avvio, ai fini di partecipazione; ma determina, semplicemente, la cessazione dell’efficacia della sospensione, consentendo, qualora si tratti di lavori in corso, che essi possano riprendere senza incorrere nell’inosservanza dell’ordine temporaneo.

La funzione di manufatto non condiziona la sua natura abusiva. Nei procedimenti sanzionatori edilizi, l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato che non necessita di una particolare motivazione essendo sufficiente l’accertamento della natura abusiva delle opere.

 (Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che l’abuso sia stato realizzato su sedime di proprietà altrui senza l’autorizzazione del proprietario; circostanza che non consente di dare rilevanza – nemmeno al fine di richiedere che il Comune effettui una ponderazione discrezionale degli interessi pubblico/privato contrapposti - alla esistenza ed utilizzazione del manufatto abusivo da una decina di anni, posto che già la contrarietà del proprietario esclude che in simili casi possa essersi ingenerato nel realizzatore dell’abuso un legittimo affidamento).


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