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Differenze fra deposito incontrollato, temporaneo, preliminare e messa in riserva

Cassazione penale

In tema di gestione dei rifiuti, quando il deposito di rifiuti non possiede i requisiti fissati dalla legge per essere qualificato quale temporaneo, si realizza, a seconda dei casi, un abbandono ovvero un deposito incontrollato (sanzionato, secondo i casi, dagli artt. 255 e 256, c.2, D.Lgs.152 del 2006), un deposito preliminare (che necessita della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti), o una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione in quanto forma di gestione dei rifiuti. In particolare, per quanto attiene al reato di deposito incontrollato di rifiuti, lo stesso è integrato quanto venga accertata un'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area, che rientri nella disponibilità dell'imputato, e non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente l'accertamento dei tale qualità di almeno uno di essi.

A norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. i), rappresentano stoccaggio quelle attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte IV del decreto), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali (di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta); in base alla lett. m) dello stesso art.183, rappresenta deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima delta raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle specifiche condizioni elencate nella disposizione.

(Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che era stato accertato che il cassone sito nel piazzale della ditta conteneva rifiuti promiscui – rottami di ferro, filtri di olio esausto ed un monitor di computer dismesso – qualificati sia come rifiuti non pericolosi, sia come rifiuti pericolosi, e tale accumulo indebito, attuato con commistione di tipologie di rifiuti diversi, è stato contestato correttamente come deposito incontrollato).


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