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Nozione di biomassa combustibile

TAR di Venezia

Secondo l’orientamento giurisprudenziale che si è formato alla luce della conformazione dell’istituto della conferenza di servizi dato dalle leggi n. 340/00 e 15/05, che hanno rafforzato la distinzione procedimentale tra il momento conclusivo dei lavori della conferenza e il successivo momento provvedimentale, solo il provvedimento finale con cui si determina l’assetto definitivo della fattispecie ha efficacia esterna direttamente ed autonomamente lesiva, e solo per questo vi è pertanto l’onere dell’immediata impugnazione entro i termini di decadenza. L’esistenza di valutazioni sussumibili entro la categoria della discrezionalità tecnica non comporta l’individuazione di un’area di per sé sottratta alla possibilità di un vaglio in sede giurisdizionale, in quanto è pur sempre ammesso un sindacato sotto il profilo della logicità e ragionevolezza delle valutazioni compiute, della congruità dell'istruttoria, dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, nonché della corretta collocazione, nella sequenza procedimentale, delle diverse fasi in cui si è articolato il procedimento.

(Nel caso di specie, il Collegio ha respinto l’eccezione secondo cui è inammissibile l’impugnazione di una deliberazione regionale perché la stessa si richiama a valutazioni tecniche non sindacabili nel merito).

Un comitato, che dimostri di essersi costituito allo scopo di proteggere l’ambiente locale e la qualità della vita dei residenti, e che quindi opera nell’ambito territoriale al fine di proteggere l'ambiente, è legittimato ad agire in giudizio, anche se è privo degli indici di stabilità enucleati dalla giurisprudenza come idonei ad integrare una sua autonoma legittimazione al ricorso. Infatti, ciò non esclude la sussistenza di un interesse di mero fatto idoneo a fondare una legittimazione limitata al solo fine di dispiegare un intervento ad adiuvandum adesivo dipendente (cfr. Tar Liguria, Sez. I, 7 aprile 2006 , n. 353; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).

Non è condivisibile la tesi secondo cui al di fuori del formale ambito della conferenza di servizi non possono essere acquisiti assensi, nulla osta e pareri delle Amministrazioni competenti. Infatti la conferenza di servizi è un mero modulo procedimentale che si ispira ai principi della semplificazione procedimentale ed all’assenza di formalismi, e non comporta la costituzione di un organo amministrativo straordinario. E’ pertanto da ritenersi ammessa la possibilità di esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, atteso che in tal modo lo scopo cui è preordinata l’acquisizione degli atti di assenso è comunque raggiunto (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 25 marzo 2009 , n. 530; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2002 , n. 34).

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che assume pertanto rilievo decisivo la circostanza di fatto che il parere dell’Ulss e dei vigili del fuoco sono stati acquisiti dal Comune, competente per gli aspetti di carattere edilizio ed urbanistico, prima dello svolgimento della conferenza di servizi).

La redazione del verbale della conferenza di servizi in un momento successivo allo svolgimento della stessa, e quindi la sua non immediata trasmissione agli enti partecipanti, la mancata attribuzione di un numero di protocollo al verbale e la sua mancata sottoscrizione da parte di tutti i rappresentanti degli enti partecipanti non costituiscono elementi che possano condurre ad affermare l’illegittimità degli atti impugnati, atteso che si tratta di adempimenti non prescritti da alcuna norma e la conferenza di servizi è un modulo procedimentale ispirato ai principi della massima semplificazione e dell'assenza di formalismi, cosicché le forme della stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito, e l'illegittimità dell'operato della conferenza non può discendere dall’inosservanza delle forme se lo scopo è comunque raggiunto (sul punto cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 25 marzo 2009 , n. 530; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2002 , n. 34). L’allegato X, parte II, sezione IV, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, fissa le caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo, precisandone tipologia e provenienza, e specificando che deve trattarsi o di materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate, o di materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico.

(Nella specie, il Collegio ha respinto la tesi sostenuta dal Comune – il processo previsto, che prevede l’utilizzo di combustibile proveniente da colture dedicate ma, fino a che la produzione agricola non avrà raggiunto un livello ottimale, anche l’utilizzo di olio crudo di palma acquistato sul mercato internazionale che, prima di essere utilizzato, è sottoposto ad processo fisico, sarebbe incompatibile con la qualificazione come biomassa del combustibile – in quanto il combustibile è ricavato, come prevede la norma, dalla lavorazione meccanica dei frutti di palma da olio, e l’esistenza di una successiva fase di raffinazione dell’olio vegetale così ottenuto mediante un processo di filtrazione e deacidificazione per garantire il rispetto delle caratteristiche necessarie ad ottenere una ottimale combustione nel motore diesel e la minima produzione di inquinanti non comporta la perdita della caratteristica, già acquisita, di biomassa combustibile).


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