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Nozione di scarico e di rifiuto allo stato liquido: stoccaggio in un autospurgo

Corte di Cassazione penale

In caso di scarico diretto di reflui aziendali e di abbandono in corso d’acqua di liquidi speciali non pericolosi, la natura di questi può essere accertata dal giudice anche in assenza di prelevamento e analisi dei campioni quando fornisca motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica circa il significato concludente degli altri elementi probatori acquisiti. Integra il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, del DLgs n. 152/06 l’abbandono incontrollato di liquami trasportati su auto spurgo, in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema staile di collettamento.

(Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che il calcestruzzo e gli altri materiali da costruzione, residuati all’interno dei mezzi meccanici utilizzati nel ciclo produttivo ed eliminati tramite la lavatura e l’immissione di acqua, di per se stessa detergente, rientrano nella nozione di rifiuto allo stato liquido).


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