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Rifiuti liquidi, acque reflue industriali e fertirrigazione

Cassazione penale

In materia di fertirrigazione, ossia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui alla L. n. 574/96, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che tale normativa è applicabile solo ai frantoi che operano in stretta connessione con l’azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenute dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite. Invece, il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione viene integrato quando l’utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che il giudice di merito aveva spiegato che non era in atto alcuna fertirrigazione attivata secondo le procedure di legge, ma anzi le acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive erano state convogliate in una canaletta improvvisata che trasportava detto liquido in una fossa scavata nel terreno, coperta da un telo di nylon non impermeabile perché bucato, e pertanto il fatto reato era integrato, essendo pacifica la qualificazione di tali acque nella categoria dei rifiuti liquidi).


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