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Bonifica e terre e rocce da scavo

Corte di Cassazione penale

La comunicazione del codice CER 170504 implica dunque unicamente la possibilità di trattare terre e rocce di scavo non pericolose. La provenienza da siti bonificati, senza ulteriori interventi di caratterizzazione, postula la natura pericolosa delle terre e rocce di scavo, tant'è che, anche nei più recenti approdi normativi, si è ribadito che "le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché […] sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto. Duplicati i codici CER per le terre e rocce di scavo, non avrebbe avuto alcun senso utilizzare il codice concernente il materiale privo di sostanze pericolose e contestualmente ribadire la limitazione relativa al materiale proveniente da siti bonificati.

(Nella specie, il Collegio sottolineato che la determinazione dirigenziale provinciale aveva ribadito che il materiale identificato con codice CER 170504 non deve provenire da siti contaminati e/o di bonifica, e la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la corte di merito, che ha limitato la valenza della comunicazione del nuovo codice CER da parte dell'amministrazione provinciale precisando trattarsi di mero adeguamento numerico per effetto della normativa europea. Ha poi annullato senza rinvio, perché il reato si è estinto per prescrizione).


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