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Ancora sulla VAS, "alla prova" davanti ai giudici italiani (nota a CDS n. 133/11)

Maddalena Mazzoleni

Non troppo tempo fa si é commentata su questa Rivista una sentenza del TAR Lombardia (TAR Lombardia - Milano, sez. II, n. 1526 del 17 maggio 2010) relativa al ricorso promosso da un cittadino avverso le delibere comunali di approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, con specifico riferimento alla relativa procedura di VAS: quella sentenza, sostanzialmente, accoglieva il ricorso, affermando che «le disposizioni sulla VAS contenute nel Codice dell’Ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e quella competente - il cui rapporto nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto sommato dialettico, a conferma dell’intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all’autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano»; il TAR Lombardia, cioè , chiedeva separazione e distinzione tra autorità procedente ed autorità competente, sostenendo che esse dovessero tra loro essere terze a garanzia dell’imparzialità della valutazione.
E su questo, il TAR Lombardia ci aveva trovato d’accordo: pur non trattandosi di un rapporto controllore/controllato - perché tale non é la natura della VAS -, anche la VAS ci sembrava auspicare una dialettica, una giustapposizione che presupponeva, comunque, una indipendenza di giudizio essenziale a rendere efficace ed effettivo l’apporto della autorità competente rispetto alle analisi effettuate dall’autorit à procedente nel rapporto ambientale; ci aveva trovato d’accordo l’affermazione secondo cui, qualora l’autorità procedente «individuasse l’autorità competente esclusivamente tra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la Direttiva n. 2001/42/Cee, come quello di salvaguardia e promozione dello sviluppo sostenibile, espressamente enunciato all’art. 1 della direttiva, come già sopra evidenziato».
Ci troviamo, ora, di fronte alla sentenza di appello del Consiglio di Stato, che, almeno apparentemente, contraddice il pronunciamento del giudice di primo grado, e che, in parte, é sconfessata dall’orientamento della Corte di Giustizia... tutto questo ci spinge ad un approfondimento di analisi di come la giurisprudenza si ponga rispetto alla VAS in generale, confusa inevitabilmente dallaimprecisa presa di posizione dello stesso Legislatore.

tratto da Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 4/12





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