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Ordinanza contingibile ed urgente e responsabilità del proprietario di un'area

TAR di Catania

L’art. 192 del TUA, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde – in solido con l’autore materiale, anche – il proprietario dell’area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l’azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa Il coefficiente della colpa, sotto il profilo della violazione dei doveri di efficace protezione e custodia del bene, è individuato anche nell’ipotesi in cui il proprietario abbia omesso di adottare gli accorgimenti necessari affinché nessuno potesse introdursi nel fondo ed esercitarvi l’attività vietata dalla norma.

Qualora non sia stata né accertata, né tantomeno dimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto – quindi – di accertato concorso con il terzo autore dell'illecito di una condotta colpevole del proprietario del fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilità per la bonifica da effettuare, per cui è illegittima l'ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell'appartenenza del bene interessato.

(Nel caso in esame, l’accertamento della condotta asseritamente colposa della ricorrente non è stato assolutamente eseguito dall’amministrazione resistente: nel provvedimento impugnato, infatti, l’addebito di responsabilità è stato effettuato non per la violazione di un obbligo di custodia, ma in base al riscontro della mera titolarità dominicale del fondo. Nel caso in esame, l’individuazione del titolo di imputazione della società ricorrente risulta essere fatta dalla difesa dell’ente convenuto, in sede processuale, e non dalla PA procedente, che invece avrebbe dovuto preventivamente accertare, in contraddittorio, l’esistenza di un presupposto fondamentale richiesto dalla legge ai fini della qualificazione della condotta, e per il conseguente esercizio del potere repressivo/ripristinatorio contemplato dalla disposizione normativa applicata).


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