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Biomasse, cogenerazione, legittimazione ad agire, onere della prova

TAR di Torino

La legittimazione a ricorrere avverso l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presuppone che il ricorrente possa vantare una posizione qualificata e si trovi in una situazione di stabile collegamento (c.d. "vicinitas") con l’area interessata dall’azione amministrativa. Secondo principi generali, l’onere di provare la sussistenza del titolo di legittimazione al ricorso grava sul ricorrente. 

(Nel caso di specie, a fronte di una puntuale contestazione delle controparti processuali circa l’effettiva sussistenza di detta condizione dell’azione, i ricorrenti si sono limitati ad allegare la propria qualità di proprietari, di soggetti stabilmente insediati nel territorio interessato, di cittadini residenti nel Comune prescelto per l’insediamento della centrale, di lavoratori nel Comune stesso o in Comuni limitrofi, senza peraltro fornire prove documentali". 

La legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientalistiche non riconosciute va ricercato nel criterio fenomenico e fattuale dello stabile collegamento sul territorio e della rappresentatività dell'ente collettivo. In particolare, il riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio a favore delle associazioni non riconosciute di protezione ambientale non può che predicarsi solo là dove delle stesse sia accertato il carattere non occasionale o strumentale alla proposizione di una determinata impugnativa; lo stabile collegamento col territorio, consolidatosi nel tempo, che deve presuntivamente escludersi in caso di associazioni costituite pochi giorni prima della proposizione del ricorso, e la rappresentatività della collettività locale di riferimento, requisito quest'ultimo che non può prescindere dalla considerazione, quanto meno indiziaria, del numero delle persone fisiche costituenti l'associazione. Secondo principi generali in ordine alla distribuzione dell’onere della prova, grava sull’associazione ricorrente l’onere di esporre nel ricorso introduttivo, in termini sufficientemente precisi, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della propria legittimazione, che non può essere solo vantata.

(Nella specie, l'associazione locale che si è limitata a proporre l'impugnazione, senza allegare né provare nel ricorso la sussistenza di una situazione di fatto idonea a radicare in capo ad esso la legittimazione ad impugnare).


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