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Perimetrazione dei SIN

Consiglio di Stato

La pubblicazione di un atto amministrativo è rilevante al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione soltanto se la legge che prevede la pubblicazione dell’atto quale forma di pubblicità-notizia vi riconnetta espressamente tale effetto. Tale opzione ermeneutica muove dal presupposto secondo cui difficilmente la pubblicazione di un atto in una raccolta di leggi ovvero mediante esposizione in albi o bacheche si rivela modalità idonea a realizzare in concreto un effetto partecipativo di conoscenza in confronto dei soggetti potenzialmente interessati: soltanto quando la legge, per soddisfare specifiche finalità di speditezza procedimentale, prevede tale modalità di integrazione dell’efficacia dell’atto in congiunzione all’effetto specifico del decorso del termine di impugnazione, la conoscenza legale dell’atto può senz’altro ritenersi compiuta con la sua pubblicazione. 

(Nella fattispecie, la legge richiamata dal giudice di primo grado prevede soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali quale ordinaria forma pubblicitaria degli stessi, senza tuttavia che a tale modalità sia esplicitamente correlato un effetto di conoscenza legale dell’atto. Né un analogo effetto di conoscenza legale è stato previsto dalla normativa di settore, in base alla quale sono stati emessi gli atti impugnati in primo grado). 

L’art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina i siti di interesse nazionale, prevede che ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili, nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. 

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che è indubbio ed incontestato che è stato omesso ogni incombente volto a propiziare la partecipazione al procedimento di perimetrazione del sito della società appellante, proprietaria di alcune delle aree rientranti nel perimetro del sito. Tale omissione – non giustificata in sede procedimentale o giurisdizionale, neppure in ragione di esigenze di celerità del procedimento, si traduce in vizio di legittimità del decreto ministeriale conclusivo del procedimento di perimetrazione del sito).


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