Sono soggette a DIA – e non ad autorizzazione paesaggistica – le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato come, a maggior ragione, il principio su esposto vale per quelle opere che, al pari di quella in esame, si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria.
Avendo la ricorrente comunicato all'amministrazione apposita DIA, nessun altro adempimento doveva ritenersi, nel caso di specie, giuridicamente necessario).