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Danno ambientale e art. 2043 del c.c.

Cassazione penale

Alla luce della normativa attualmente in vigore spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell’Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi comprese le Regioni e gli Enti pubblici territoriali minori, possono agire ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito, diverso da quello ambientale. 

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che la sentenza impugnata si è invece riferita unicamente al danno ambientale tradizionalmente inteso come interesse alla tutela dell’ambiente, come danno del singolo o della associazione con riferimento alla relazione che questi vivono con l’ambiente che li circonda, e non già al danno a specifici beni di loro appartenenza, o a spese effettuate, o a posizioni soggettive patrimoniali, tutelabili secondo le ordinarie disposizioni civilistiche).


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