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Un impianto fotovoltaico è un edificio?

TAR di Torino

La conferenza di servizi ha la funzione di sintetizzare plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento dell’attività del privato: la relativa disciplina detta precise norme relative alla manifestazione del dissenso, al suo superamento e alla sua valenza. La ratio semplificatrice della conferenza di servizi decisoria, infatti, da un lato impone a tutte le amministrazioni competenti di esprimersi proprio in quella sede e dall’altra, per evitare che singole condotte inerti vanifichino il modulo decisorio semplificato, interpreta la mancata espressione definitiva di volontà, salvo limitate eccezioni, in termini favorevoli all’istanza.

(Nella fattispecie, l’amministrazione comunale non ha espresso formale dissenso bensì sostanzialmente dichiarato di non essere in grado di esprimersi: di conseguenza, la sua posizione non poteva essere valutata in termini negativi).

La ratio di tutela sanitaria e la preservazione delle potenzialità di espansione dell’area cimiteriale non sono pregiudicate dell’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico: da un lato, infatti, si tratta, infatti, di strutture non destinate ad essere occupate da persone, e dall’altro, l’impianto fotovoltaico a terra non è del tutto assimilabile ad un edificio dal punto di vista della inamovibilità.


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