Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

In attesa del D.M. su terre e rocce da scavo...

Federico Vanetti

Il tema dei materiali di riporto (rifiuti, materiali equiparabili al terreno naturale o opere edilizie?) ha interessato molti operatori negli ultimi mesi ed e` stato oggetto di diversi commenti anche da parte dell’autore. Il problema interpretativo sulla natura e, quindi, sulla gestione di tali materiali era potenzialmente così grave da spingere il legislatore nazionale a fare chiarezza attraverso una nuova disposizione normativa.

Il D.L. n. 2/2012 (c.d. D.L. ‘‘Ambiente’’)

Il Governo Monti, dunque, nell’adottare misure urgenti e straordinarie in materia ambientale, aveva espressamente dedicato un articolo del D.L. n. 2/2012 al problema dei materiali di riporto.
L’articolo 3 del citato D.L. prevedeva che, «considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al suolo contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla Parte IV del predetto decreto legislativo. All’articolo 39, comma 4, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e` aggiunto il seguente: ‘‘Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.’’».
La nuova previsione - di natura interpretativa - mirava sostanzialmente ad equiparare i materiali di riporto al suolo. Il rinvio all’allegato 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e al decreto ministeriale in cui saranno indicate le condizioni (ossia le caratteristiche) che i materiali di riporto dovranno soddisfare per essere equiparati ai sottoprodotti, dovrebbero contenere ulteriori indicazioni per comprendere la natura di tali materiali e le relative modalità di gestione. Invero - come si vedrà nel prosieguo - tali rinvii non sempre contribuiscono a fare chiarezza, ma anzi possono creare ulteriori dubbi interpretativi.

[…] segue

(tratto dalla rivista “Ambiente & Sviluppo”,
IPSOA editore, n. 6/12)


Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie