La normativa internazionale e quella comunitaria manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili. Sono, pertanto, illegittime, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., le disposizioni regionali che prevedono limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili.
(Nella specie, la Consulta ha evidenziato che l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. A tal fine, non rileva il fatto che il periodo di durata del divieto di rilascio delle autorizzazioni stabilito dalla norma impugnata – scadendo il 31 dicembre 2011 – sia ormai esaurito, perché tale circostanza non esclude che la norma abbia avuto comunque applicazione).