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Il ruolo delle province nella localizzazione degli impianti

TAR di Ancona

La legittimazione di un ordine professionale o di un'associazione di categoria a proporre ricorso va scrutinata in relazione all'interesse astrattamente perseguito, non tenendo in considerazione la ricorrenza della mera possibilità, in concreto, di un potenziale conflitto di interessi con alcuni professionisti o associati. 

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che esiste un indubbio interesse dell’Associazione Industriali della Provincia, che riguarda l’interezza degli associati, all’incremento della produzione energetica nella Provincia e all’implementazione di quanto disposto dal d.lgs 387/2003 e dalle relative linee guida. Si tratta quindi di un interesse che non riguarda solo gli aspiranti produttori di energia elettrica, ma tutti gli associati. Di fronte ad un interesse che non si può che considerare tipico del mondo “produttivo”, non può avere rilevanza, ad avviso del Collegio, un conflitto di interesse meramente potenziale con alcuni associati, i quali potrebbero avere interesse al mantenimento di zone di pregio turistico e paesaggistico, interesse che peraltro non appare in contrasto con un’attività d’implemento delle energie rinnovabili svolta nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale).

Va escluso il potere della regione di dettare norme per assicurare il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, trattandosi di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, da esercitare all’interno di apposite linee guida approvate della Conferenza unificata, su proposta dei Ministeri interessati, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del decreto legislativo. La compresenza di competenze legislative concorrenti (quali la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, nonché il governo del territorio), se per un verso giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, tuttavia non consente alle singole regioni di provvedere autonomamente all’individuazione di criteri per l’allocazione nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale. È evidente che il divieto previsto per le regioni non può che estendersi alle provincie, alle quali il d.lgs 387/2003 non dà poteri pianificatori in materia, neanche dopo l’adozione delle linee guida.

Nell’ottica europea improntata al principio dello sviluppo sostenibile, il legislatore statale ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, mediante il d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12, nel dettare la disciplina del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da tali fonti, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (comma 1) e conferisce all’Autorità procedente – la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata – il potere di rilascio dell’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (comma 3), ma dall’altro lato non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da approvarsi in Conferenza unificata l’individuazione dei criteri in applicazione dei quali è consentita alle Regioni l’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel riflettere il favor del legislatore sovranazionale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dei relativi impianti di produzione, fa registrare la confluenza di profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, sicché deve escludersi che alle Regioni sia consentito provvedere in via autonoma alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento ambientale degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, al di fuori delle linee-guida nazionali ed in violazione del principio di leale collaborazione.

Se, alla luce della oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, in presenza di una normativa statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili né pone divieti inderogabili ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di provvedere autonomamente all’individuazione dei siti inidonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione deve escludersi che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità, per contrasto non solo con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ma anche con gli stessi principi costituzionali che governano l’allocazione delle funzioni normative e amministrative, degli atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni sconosciute alla legge statale.

(Nel caso di specie, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità della variante normativa al P.T.C. Provinciale impugnata, avendo la stessa circoscritto le zone dove possono essere posizionati gli impianti industriali fotovoltaici, biomasse, eolici e simili e le loro dimensioni).


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