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Risarcimento dei danni e codice di procedura amministrativa

TAR di Lecce

L’art. 34, comma 3, del codice di procedura amministrativa – in base al quale quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori – deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo. La disposizione, pertanto, non può essere interpretata nel senso che, in seguito ad una semplice segnalazione della parte o, addirittura d’ufficio, lo stesso giudice debba verificare la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.

Laddove non sussista un interesse a fini risarcitori, o non sia stato concretizzato, dalla ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda, non si può più affermare che competa al giudice rilevare “ex officio” l’ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata.

Nel processo amministrativo – non solo nell’ambito dell’azione di annullamento, ma anche in quello dell’azione di accertamento – solo un interesse ad agire concreto ed attuale (vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale accoglimento del ricorso) legittima la proposizione del ricorso giurisdizionale.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che la segnalazione di parte ricorrente contenuta in una memoria non è sufficiente ad evidenziare un interesse, in tal modo qualificato, all’accertamento, a fini risarcitori, dell’illegittimità dell’atto amministrativo gravato, a maggior ragione quando l’interesse è connotato, come nella fattispecie, dai caratteri dell’astrattezza e della non attualità, posto che nel giudizio non è mai stata presentata la domanda risarcitoria, né è stata fornita dimostrazione della proposizione della stessa in un separato processo).


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