Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Diniego della tariffa incentivante

Consiglio di Stato

Ai sensi dell’art. 2-sexies del decreto legge DL 3/2010 e smi, le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare), sono riconosciute a tutti i soggetti che, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici, entro la medesima data, la fine dei lavori; il riconoscimento delle suddette tariffe opera in relazione agli impianti che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011. In mancanza della applicazione del dispositivo di interfaccia, l’impianto fotovoltaico non potrebbe funzionare correttamente, il che vale a dire che quel dispositivo è un elemento strutturale e indefettibile dell’impianto, senza il quale non potrebbero ritenersi conclusi i lavori di installazione dell’impianto, privo di un suo elemento essenziale da installare a cura del soggetto realizzatore (essendo pacifico che non si tratti di dispositivo che deve essere fornito dal GSE o da Enel in occasione del collegamento dell’impianto alla rete elettrica). Ogni componente dell’impianto è funzionale soltanto alla sua messa in esercizio e quindi potrebbe in tesi essere installata anche poco prima o contestualmente all’avvio effettivo del sistema di produzione della energia, che si perfeziona con il collegamento alla rete elettrica: tuttavia, così intesa, la portata della disposizione potrebbe essere facilmente elusa e contrasterebbe, oltre che con la lettera della legge, con la sua ratio, che è stata quella di fissare una data limite per la fine lavori ed una scansione temporale successiva per la messa in esercizio dell’impianto al fine di tenere indenni i soggetti realizzatori da eventuali ritardi nella messa in esercizio degli impianti addebitabili alle difficoltà del gestore di garantire, in ragione dell’alto numero di richieste da evadere, il collegamento alla rete elettrica di tutti gli impianti entro la originaria data del 31 dicembre 2010.

(Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che, dopo lo spirare del termine del 31 dicembre 2010, l’impianto fotovoltaico de quo era sprovvisto del cosiddetto dispositivo di interfaccia, elemento strutturale dell’impianto, in quanto svolge un controllo qualitativo e quantitativo della energia elettrica prodotta dalla fonte solare, prima della sua immissione in rete, e ha ritenuto non convincente la tesi dell’appellante, la quale assumeva che il dispositivo, per quanto essenziale alla messa in esercizio dell’impianto, non fosse altrettanto essenziale al fine di ritenere soddisfatto il requisito legale della “chiusura dei lavori” entro la predetta data del 31 dicembre 2010, potendosi ritenere conclusa l’installazione dell’impianto anche a prescindere da quell’elemento. Il Consiglio di Stato, inoltre, ha ritenuto non idonei a mutare, sul punto, orientamento gli ulteriori argomenti difensivi della società appellante affidati al rilievo della mancanza di elementi testuali specifici, nelle disposizioni richiamate, riguardo alla tipologia di lavori da portare necessariamente a compimento entro il termine di legge ovvero alla sussistenza delle attestazioni rilasciate in concreto dal tecnico asseveratore, che proverebbero il rispetto della suindicata data fissata dalla legge per il completamento dei lavori. Quanto al primo aspetto, va osservato che la legge non appare generica laddove richiede la conclusione della realizzazione dell’impianto entro la data predetta, atteso che con tale espressione deve necessariamente intendersi che i lavori sono conclusi solo quando tutti gli apparati ed i dispositivi essenziali al funzionamento dell’impianto sono stati apposti a cura del soggetto realizzatore, risultando non corretta e sostanzialmente disapplicativa ogni altra interpretazione finalizzata a ritenere completati i lavori di installazione pur a fronte di parti ancora mancanti dell’impianto. Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che le dichiarazioni del tecnico asseveratore, peraltro confermative del dato fattuale della carenza del dispositivo di interfaccia, non appaiono risolutive riguardo al dichiarato carattere non necessario (ai fini del completamento dei lavori) del dispositivo di protezione di interfaccia (esterno), essendo tautologico e poco persuasivo affermare, per quanto già detto, che quel dispositivo è essenziale soltanto ai fini della messa in esercizio ( posto che, fin quando l’impianto non è collegato alla rete, ogni sua parte si rivela inessenziale).


Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie