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Concetto di impatto ambientale

TAR di Perugia

In materia ambientale, il rapporto fra la legislazione nazionale e quella regionale è nel senso che le regioni debbono rispettare la normativa statale, salvo stabilire livelli di tutela più elevati per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (Cons. St., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9375).

Il concetto di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante: la valutazione tende, dunque, a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera.

La tutela del paesaggio urbano, rurale e naturale può rientrare solo in senso ampio nella salvaguardia degli interessi ambientali in senso stretto, perché attinenti all’utilizzo economico dell'ecosistema senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività: di conseguenza, è ammissibile il coordinamento tra interesse alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l'utilizzo del territorio non alteri in modo significativo il complesso dei beni compresi nell'area protetta.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che il provvedimento impugnato non poteva stabilire vere e proprie prescrizioni nell’utilizzo del territorio, anche se imposte sub specie di criteri per integrare la documentazione progettuale: pur confluendo nel procedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, la peculiarità della procedura di verifica dell'assoggettabilità alla V.I.A. implica che l’atto col quale si conclude il relativo procedimento consista unicamente nel giudizio relativo ai riflessi dell'intervento sull'ambiente, e non contenga ulteriori prescrizioni inerenti la realizzazione del progetto, estranee sia al fine procedimentale sia al contenuto tipico dell’atto finale).


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