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Responsabilità delle persone giuridiche per omessa bonifica: nihil sub sole novum

Andrea Quaranta

Con questo contributo si intende verificare cos’è cambiato in materia di bonifica dei siti contaminati dopo l’introduzione fra i reati presupposto anche di quello relativo all’omessa bonifica, partendo dall’analisi degli articoli:
  1. 257 del TUA, che:i. punisce (con pene diverse) chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio […] se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o […] se non effettua la comunicazione di cui all’articolo 242 (comma 1). Pena aumentata nel caso di sostanze pericolose (comma 2), e ii. stabilisce che l’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 s.s. costituisce (per l’inquinatore persona fisica) condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al punto precedente (comma 4).
  2. 25-undecies del DLGS 121/11 che, nell’introdurre i reati ambientali all’interno del DLGS n. 231/01: i. ha specificato (comma 2, lett. c) che, “in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie […] c) per i reati di cui all’art. 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote”, ma ii. non ha chiarito se l’eventuale bonifica possa escludere anche la responsabilità dell’ente che, ai sensi dell’art. 8 del DLGS n. 231/01, sussiste “anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile”, e anche quando “il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia” e, “salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione”.


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