Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera, bensì la realizzazione dello stabilimento nel suo complesso, dovendo intendersi con tale termine l'insieme delle attività esercitate nel medesimo luogo mediante uno o più impianti o macchinari.
L’installazione o la modificazione del singolo impianto o attività nell'ambito dello stabilimento non è di per sè soggetta ad autorizzazione,mentre lo è la modifica sostanziale dello stabilimento che comporti una variazione delle emissioni in atmosfera e, quindi, anche la installazione o modificazione di impianti che la determini.
(Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che l’installazione di un impianto di verniciatura industriale con due camini di aspirazione per le emissioni in atmosfera, secondo quanto è stato accertato dal giudice di merito, in una azienda per attività di carrozzeria che non prevedeva tale tipo di lavorazione, costituisce indubbiamente una modificazione sostanziale dello stabilimento soggetta anche essa a preventiva autorizzazione, la cui carenza è punita con la stessa pena di quella prevista per la totale mancanza di autorizzazione).