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Autorizzazione integrata ambientale: continuità normativa

Cassazione

Ripercorrendo l'excursus normativo della fattispecie in esame, si osserva che l'originaria ipotesi contravvenzionale disciplinata dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs 59/05 è stata trasfusa - senza alcuna modifica - nel testo rappresentato dall'art. 29 quattuordecies del D.Lgs 152/06 introdotto dall'art. 2 comma 24 del D.Lgs 128/10 che ha, appunto, inserito nel corpo normativa preesistente alcune modifiche in materia di autorizzazione integrata ambientale. Il testo dell'art. 29 quattuordecies del D.Lgs 128/10 costituisce ictu oculi l'esatta riproposizione del precedente testo contenuto nell'art. 16 comma 2 del D.Lgs 59/05 con conseguente continuità normativa della fattispecie, così come esattamente affermato dal GIP. Tale conclusione impedisce quindi di accedere alla tesi prospettata dalle ricorrenti di una avvenuta abrogazione del precedente reato di cui all'art. 16 comma 2 contenuto nel D.Lgs 59/05, in quanto l'abrogazione prevista nell'incipit dell'art. 4 del D.Lgs 128/10 dell'intero corpus del D. Lgs 59/05 è solo di tipo formale. Invero la materia della autorizzazione integrata ambientale, opportunamente rielaborata in alcuni punti (ma non nel sistema sanzionatorio che è rimasto, rispetto a quello precedente, assolutamente identico sia quanto alla entità e tipologia di pene sia quanto alla indicazione delle condotte vietate), ha trovato organica e definitiva collocazione nel D.Lgs 152/06 come modificato dal citato D.L.vo 128/10.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato come, tuttavia, il GIP non abbia sviluppato un’adeguata motivazione in merito alla responsabilità soggettiva delle singole imputate, tutte accomunate, secondo la motivazione del GIP, dall'identica qualità di socio con pari poteri rivestita in seno alla società. In sostanza, è mancata da parte del Giudice una disamina dei singoli ruoli svolti in concreto dalle imputate nella società onde verificare se e chi tra di esse avesse uno specifico compito di vigilanza e controllo sulla consistenza e sul grado di imbibizione del terreno agricolo sul quale doveva essere sparso il liquame proveniente dal vicino allevamento suino).


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