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Le responsabilità soggettive nella filiera dei rifiuti

Vincenzo Paone

Un tema delicato al centro di numerose sentenze emesse dalla suprema Corte in questi ultimi mesi e` quello della responsabilità dei soggetti inseriti a vario titolo nel ciclo dei rifiuti. In una di queste decisioni (Cass. 10 aprile 2012, n. 13363, Brambilla) si afferma testualmente che «ai sensi dell’art. 178 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano. Emerge dall’esame degli artt. 188, 193 e ss. del D.Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento».
Questa presa di posizione è largamente condivisibile. Tuttavia, per evitare equivoci e applicazioni acritiche del principio formulato, è bene approfondire alcuni aspetti rilevanti del problema. 
Prima di inoltrarci in questa analisi, è opportuno dare conto della fattispecie oggetto della sentenza Brambilla, anche per apprezzare l’aderenza dell’affermazione teorica svolta dalla Corte rispetto al caso concreto.


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