Nella nozione di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi ricostruttivi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
(Nel caso di specie, al contrario, l’attività demolitoria-ricostruttiva autorizzata non coincideva, nella volumetria e nella sagoma, con il manufatto precedente, ed è stata permessa la realizzazione di un piano abitabile in più e di locali commerciali che prima non esistevano: di conseguenza, l’interevento eseguito è stato esattamente qualificato come nuova costruzione).
Nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, il giudice penale deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio. Deve escludersi, infatti, che – qualora sussista difformità dell’opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici – il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora sia stata rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, in quanto detti provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzando.
Nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si configura una non consentita disapplicazione, da parte del giudice penale, dell’atto amministrativo concessorio, in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l’autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l’esistenza ontologica dell’atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l’integrazione o meno della fattispecie penale, in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo.
Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire può ravvisarsi anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo.
Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, procede ad una identificazione, in concreto, della fattispecie sanzionata, e non pone in essere alcuna disapplicazione riconducibile all’art. 5 della legge n. 2248 del 20 marzo 1865, allegato E, né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla PA, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice.
La non conformità dell’atto amministrativo alla normativa che ne regola l’emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l’atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell’amministrazione. Il sindacato del giudice penale, al contrario, è possibile tanto nelle ipotesi in cui l’emanazione dell’atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle n orme che regolano l’esercizio del potere