La normativa della regione Basilicata non contempla, per la tipologia di impianti considerata, disposizioni riguardanti eventuali “interferenze” di impianti terzi (attribuibili cioè a soggetti proponenti diversi),
La disposizioni regionali riguarda infatti l’ipotesi di più impianti realizzati dallo stesso soggetto ovvero dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione degli impianti.
(Nel respingere il ricorso, il Collegio ha evidenziato che la ratio della norma consiste nella necessità di impedire allo stesso soggetto di eludere la articolata disciplina sui Grandi Impianti Eolici (come tali soggetti al regine della cd. autorizzazione unica implicante pure l’assoggettamento alla VIA), attraverso la presentazione di più progetti di minieolico realizzati mediante ricorso alla semplificata procedura di DIA).