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Competenze della Provincia e del Comune in merito alla realizzazione di un centro di raccolta e demolizione di veicoli fuori uso

TAR di Genova

L’espressa previsione di una competenza decisoria in capo alla Provincia, in ordine al rilascio dell’autorizzazione, accompagnata dalla previsione di una Conferenza di servizi per raccogliere i pareri degli altri Enti interessati, spiega effetti sulle competenze amministrative: l’art. 17 della LR n.11/1995 (e a livello nazionale dell’art. 27 del D.Lgs. n.22/1997), infatti, impone l’indizione di una Conferenza di servizi, “dove tutti gli Enti interessati dovevano essere convocati, ma espressamente affida alla Provincia la decisione finale sull’autorizzazione dell’impianto, sia pure all’esito della conferenza stessa”. In sostanza, è previsto un procedimento speciale, con caratteristiche proprie, nell’ambito del quale la conferenza di servizi ha meri compiti istruttori, la competenza alla decisione finale su ogni aspetto inerente la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti è attribuita alla provincia, e a conclusione del quale l’approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e degli altri enti locali, nonché intese, concerti, nulla osta od assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e costituisce variante dello strumento urbanistico generale. Quest’ultima disposizione è idonea a svolgere effetti in ordine alle competenze sul governo del territorio, e consente alla Provincia – previa congrua motivazione – di disporre con effetti anche in ordine alla variazione del PRG.

La Conferenza di servizi costituisce un momento di comparazione di interessi e di valutazione comparativa, il cui espletamento non è rigidamente formalizzato e le cui conclusioni sono soltanto uno degli elementi che l’amministrazione regionale deve valutare. Pertanto il parere non favorevole alla discarica opposto da alcuno dei soggetti intervenuti alla conferenza non può impedire alla regione di decidere la localizzazione dell’impianto di discarica, in quanto per i progetti per l’insediamento degli impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti […] è irrilevante che il soggetto presente alla prevista conferenza di servizi non abbia votato a favore di un determinato progetto posto che il parere non favorevole di alcuno dei soggetti intervenuti non può impedire alla regione di decidere la localizzazione dell’impianto.

I Comuni non hanno alcuna esclusiva sulla pianificazione territoriale: in generale, infatti, i compiti di pianificazione locale sono affidati anche: alla Provincia (che elabora i piani territoriali di coordinamento provinciali) e alla Regione che, oltre a formare i piani territoriali di coordinamento regionali, interviene attivamente nel procedimento di formazione dei PRG e delle loro varianti, provvedendo alla loro approvazione finale ed, in tale sede, può alla luce della normativa attuale, addirittura imporre delle modifiche dei piani adottati.

(Caso relativo all’impugnazione, da parte di un Comune, delle determinazioni determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi, indetta dalla Provincia, che aveva espresso parere favorevole sull’approvazione del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta e demolizione di veicoli a motore, nonostante il ricorrente Comune di Genova si fosse espresso in senso contrario.


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