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Impianti a biogas, legittimazione ad agire e DIA

TAR di Venezia

Non è legittimato a ricorrere in giudizio un comitato per la salvaguardia dell’ambiente Che ha come fine prioritario ed esclusivo la promozione e il sostegno alle iniziative finalizzate ad evitare la realizzazione di un impianto a biogas, e il cui ambito di incidenza è circoscritto nell’ambito del territorio comunale. Mancano, infatti, in questo caso, i requisiti di “non occasionalità” nella tutela ambientale ritenuti indispensabili, sulla base di un orientamento prevalente, ai fini di fondare la legittimazione ad agire del ricorso.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che l’esame degli atti dimostra come l’attività di detto Comitato si esaurisce, essendone assolutamente circoscritta, nel perseguimento di un unico scopo, vale a dire nell’opposizione alla realizzazione dell’impianto di cui si tratta, senza avere a riferimento la tutela dei valori ambientali nella loro più generale accezione come richiesto dalla Giurisprudenza prevalente).

Ha riconosciuto, invece, la legittimazione ad agire, unitamente all’interesse a ricorrere, nei confronti dei rimanenti ricorrenti, in quanto tutti proprietari confinanti con l’area in cui incide l’impianto di cui si tratta e, quindi, potenziali soggetti idonei ad essere lesi dalla realizzazione di detta opera). L’autorizzazione unica regionale che, emanata in seguito ad una DIA, con la quale era stata iniziata la realizzazione di una parte di uno IAFR, da sottoporre nella sua interezza ad AU, di fatto fa proprio il contenuto della DIA, è un provvedimento comunque sufficiente a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa speciale e a legittimare la realizzazione dell’opera nella sua interezza.

(Caso relativo alla presentazione di un’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante impiego di biogas ricavato da biomassa di origine vegetale e zootecnica, in parte realizzato non in base all’autorizzazione regionale, bensì in forza di una DIA edilizia – presentata in epoca antecedente la presentazione dell’AU – successivamente annullata dal Comune).


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