Il reato di trasporto autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 del TUA, che sanziona la continuità dell’attività illecita.
Nella nozione di travisamento della prova rientra la palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi di significato indiscutibilmente univoco.
(Nella specie, il Collegio ha affermato che nessuna difformità tra i fatti riferiti e quelli assunti come provati dalla sentenza appare emergere, avendo unicamente il giudice proceduto non illogicamente a qualificare come non occasionale l’attività esercitata dall’imputato).