Rientrano nella categoria degli pneumatici fuori uso quelli che, per le condizioni di decadimento o altre ragioni abbiamo perso la loro funzione originaria e non siano ricostruibili, mentre rientrano in quella di pneumatici usati quelli ancora utilizzabili, ad esempio perché rispondenti ai requisiti di efficienza tecnica previsti dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale e quelli ricostruibili.
Gli pneumatici usati – intendendosi come tali quelli ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non risulti l’obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano nel novero dei rifiuti a differenza degli pneumatici fuori uso, che invece il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria.
(Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ha evidenziato che mancavano le condizioni per considerare gli pneumatici rinvenuti in possesso dei ricorrenti come usati e, in quanto tali, non rientranti fra i rifiuti).