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Ritardo dei pagamenti da parte delle amministrazioni conferenti i rifiuti nella discarica

Corte di Giustizia

L’articolo 10 della direttiva 1999/31 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. La Corte ha altresì precisato che spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti. Gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì che, conformemente all’articolo 3 della direttiva stessa, il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.

Nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte. Il principio di interpretazione conforme esige inoltre che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima.

Di conseguenza, prima di disapplicare talune disposizioni nazionali in una controversia è compito del giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione non soltanto tali disposizioni, bensì anche il diritto interno nel suo complesso, e utilizzando i metodi interpretativi da quest’ultimo riconosciuti, se non gli è possibile giungere ad un’interpretazione del menzionato diritto nazionale che risulti conforme al dettato e alla finalità della direttiva in parola.

(Nella fattispecie, in primis spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle disposizioni rilevanti della legge n. 549/95, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso, tanto sotto il profilo materiale come sotto quello procedurale, se non gli sia in nessun caso possibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale conforme al dettato e alla finalità delle direttive 1999/31 e 2000/35. Qualora una simile interpretazione non sia possibile, occorre verificare se l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 producano direttamente i loro effetti e, eventualmente, se la società gestrice della discarica possa avvalersene nei confronti della Provincia Regionale di Palermo, la quale ha indirizzato alla prima una avviso di liquidazione al fine di recuperare il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, che quest’ultima non aveva versato a causa del ritardo con cui le amministrazioni conferenti i rifiuti nella discarica rimborsano al gestore della discarica stessa il tributo in causa).

In tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti dell’ordinamento possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo scorretto. 

(Nella fattispecie l’articolo 10 della direttiva 1999/31 soddisfa detti criteri, dal momento che stabilisce, in termini inequivocabili, un preciso obbligo di risultato a carico degli Stati membri e non impone alcuna condizione quanto all’applicazione della previsione disposta. Tale disposizione esige, infatti, l’adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire tutti i costi connessi all’impianto e alla gestione delle discariche).

Le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della direttiva 2000/35, conseguendone che il gestore può esigere interessi in caso di mora nel pagamento di dette somme imputabili all’amministrazione locale interessata.

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che, poiché l’articolo 10 della direttiva 1999/31 e gli articoli 1 3 della direttiva 2000/35 soddisfano le condizioni necessarie per produrre direttamente i loro effetti, tali disposizioni s’impongono a tutte le autorità degli Stati membri, ossia non soltanto ai giudici nazionali, bensì anche a tutti gli organi amministrativi, comprese le autorità decentrate, e tali autorità sono tenute a darne applicazione. Un’autorità come la Provincia Regionale di Palermo rientra quindi nel novero dei soggetti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre direttamente i loro effetti).


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