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Legittimo diniego di condono per opere relaizzate su suolo demaniale

Consiglio di Stato

È legittimo il diniego di condono edilizio e l’ordinanza sindacale di demolizione per opere realizzate nella zona portuale su suolo demaniale, consistenti in una struttura in ferro, alluminio e vetri, occupante una superficie di circa mq. 150 ed un'altezza di circa m. 3,00, poggiante su una pedana in cemento e piastrellata.
Ai sensi dell'art. 31, legge n. 1150/1942, trasfuso successivamente nell'art. 8, d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di opere da parte di privati su aree demaniali occorre la licenza edilizia, non essendo ricompresa nella concessione demaniale: di conseguenza, è abusiva l’opera realizzata in assenza del necessario titolo edilizio, e non è sanabile ai sensi dell'art. 32, legge n. 47/1985.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che l'art. 17, comma II, n.t.a., p.r.g., in conformità con il p.t.p., aveva previsto che “le costruzioni abusive nel porto del Granatello vanno demolite”).

La necessità dell'apposito titolo edilizio per le opere da eseguirsi dai privati su aree demaniali era ed è espressamente prevista dall'art. 8, d.P.R. n. 380/2001, nonché implicitamente riconosciuta dall'art. 55, comma 4, codice della navigazione (nella parte richiamante i p.r.c., in materia di nuove opere in prossimità del demanio marittimo). Per la realizzazione di opere sul demanio marittimo occorre l'autorizzazione prevista dall'art. 54, cod. nav., anche dopo la delega alle regioni in materia di demanio marittimo ed il trasferimento ai comuni delle competenze per il rilascio di concessioni demaniali, atteso che tale trasferimento di competenze non ha fatto venir meno la necessità di apposita e specifica autorizzazione, che concorre con la concessione edilizia, sussistendo due diverse finalità di tutela: la riserva all'ente locale del governo e dello sviluppo del territorio in materia di edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene all’autorizzazione demaniale.

(Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto non esatto il il rilievo dedotto sul punto dall’appellante, secondo cui, nella specie, non si sarebbe ravvisata detta necessità, in ragione della data di realizzazione delle opere in questione, anteriore alla riforma urbanistica del 1967: la necessità del titolo edilizio comunale si rinveniva pure nell'art. 55, comma 4, codice della navigazione, ed era ribadita dall'art. 31, legge urbanistica n. 1150/1942, che, nel suo testo originario, richiedeva comunque, senza distinguere tra suoli demaniali e suoli non demaniali, il rilascio della licenza edilizia per tutte le costruzioni da realizzare nei centri abitati).

La mancanza di titolo edilizio di un manufatto, progressivamente realizzato sulla base delle sole concessioni demaniali, comportava la sicura configurazione come abusivo, ai fini urbanistico-edilizi. La sopravvenienza di una normativa vincolistica, rispetto alla data di esecuzione delle opere abusive (ed anche rispetto alla data di presentazione della domanda di condono edilizio), non ne esclude l’applicabilità in sede di valutazione della domanda, sia in base ai principi generali (ratione temporis), sia in base al principio specifico desumibile dall’art. 32, comma 2, legge n. 47/1985. In sede di rilascio della concessione edilizia a sanatoria di opere edilizie abusive, ai sensi dell’art. 32, legge n. 47/1985, si deve tener conto del vincolo esistente al momento in cui venga esaminata la domanda di condono, a prescindere dall’epoca d’imposizione del vincolo stesso.

(Nel caso di specie,il Collegio ha evidenziato che, trattandosi di zona vincolata paesisticamente, il TAR territoriale aveva del tutto legittimamente ha ritenuto doversi escludere la formazione del silenzio-assenso, stante la mancanza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità paesistico-ambientale).

Ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 35, in relazione al disposto dell'art. 32, in caso d’istanza di condono edilizio per opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo (nella specie, paesistico), il silenzio-assenso dell'amministrazione comunale si forma con il decorso di ventiquattro mesi dall'emanazione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso, soltanto ove tale parere abbia contenuto favorevole per l'istante.


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