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Speciali forme di gestione dei rifiuti

Cassazione penale

Il tenore letterale dell’art. 191 del TUA non lascia dubbi sul fatto che al presidente dalla regione, a quello della provincia e al sindaco il potere di disporre in via di urgenza per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, debba essere riconosciuto nell’ambito delle rispettive competenze.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che l’autorità competente a provvedere in via ordinaria era il presidente della provincia, il quale aveva già emesso due provvedimenti d’urgenza, esaurendo così ogni sua ulteriore possibilità di intervento).

A fronte del diniego del Presidente della provincia di emanare un ulteriore provvedimento di proroga del conferimento in discarica, occorre investire della questione in presidente della regione che, d’intesa con il ministro dell’ambiente, deve adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, tali ordinanze anche oltre i limiti stabiliti. Non è previsto alcun potere interinale per il sindaco e, a fortiori, si deve escludere il potere di agire di quest’ultimo nel caso in cui il presidente della provincia abbia legittimamente ritenuto, in base alle disposizioni all’epoca vigenti, di non potere ulteriormente intervenire in via d’urgenza.


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