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Princìpi di prevenzione, proporzionalità e ragionevolezza e obblighi di caratterizzazione dei rifiuti

TAR Lombardia - Brescia, sez. I, n. 207-2013

Sono illegittime le prescrizioni di un’autorizzazione all'esercizio di attività di recupero di rifiuti che impongano al titolare dell’attività, per varie tipologie di rifiuti (aventi codice a specchio), una particolare analisi anche chimica su, praticamente, ogni pezzo, trattandosi di prescrizioni affette da eccesso di potere, poste in violazione del principio di proporzionalità ed eccessivamente comprimenti l’iniziativa economica.

Siffatte prescrizioni se, da un lato, sembrano potersi ritenere tese a praticare il principio comunitario di prevenzione e cautela, dall'altro, si rivelano in concreto del tutto inusuali, non imponibili normativamente né certe nel loro risultato utile.


(Nella specie, il T.A.R. ha annullato in parte qua un provvedimento di autorizzazione al recupero di rifiuti, rilasciato dalla Provincia, nel quale veniva imposto al titolare dell’attività di svolgere – per ogni singola partita di rifiuti in ingresso (e relativo codice a specchio) – operazioni di analisi anche chimica. Il G.A. in accordo con quanto argomentato dalla C.T.U., ha stabilito che si tratta di prescrizioni del tutto inusuali, tecnicamente inapplicabili pur allo stato della scienza e della pratica di specie, non certe nel loro risultato utile e non imponibili normativamente).


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