Nella specie, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15, comma 1, lettera c), della Legge comunitaria n. 96/2010, definito dal legislatore di interpretazione autentica, sostitutivo dell’art. 11, comma 5, della Legge n. 88/2009, che aveva escluso l’applicabilità dei valori limite dei requisiti acustici degli edifici nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, in attesa del riordino della materia. La norma predetta, cosiddetta di interpretazione autentica, è stata dichiarata illegittima poiché aveva retroattivamente e illegittimamente esteso l’impossibilità di configurare una responsabilità in capo ai venditori-costruttori di immobili per il mancato rispetto dei valori di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 attuativo della legge 447/1995 e, quindi, anche ai rapporti instauratisi precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 11, comma 5, L. 88/2009, avendo introdotto la clausola di salvezza delle sentenze passate in giudicato. La Corte ha dichiarato, infatti, che non si trattava di norma di interpretazione autentica, ma di modifica retroattiva; il comma 5 dell’art. 11 della Legge n. 88/09 cit. sottraeva la disciplina dei rapporti tra privati e costruttori soltanto per il futuro, mentre l’art. 15 della L. n. 96/2010 operava retroattivamente, considerando inapplicabile la disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici, di cui alla Legge n. 447/1995 e D.P.C.M. 1997, anche ai rapporti sorti in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 11, comma 5, lettera c) Legge 88/2009 con la salvezza del giudicato, formatosi in data anteriore alla disposizione interpretativa, annullata dalla Corte.
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