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Immissioni - rumori eccedenti la normale tollerabilità provenienti da scuola pubblica - inibitoria e risarcimento - giurisdizione

Cass. Civ. Sez. Un., sent. n. 20571/13

Benché la modalità principe della tutela della salute, garantita dall’art. 32 Cost. sia, in ambito civilistico, quella risarcitoria di cui agli artt. 2043 e 2059 cod. civ., è non di meno possibile, in funzione della protezione di quell’interesse e quando ne sussistano i presupposti, domandare anche la tutela inibitoria di cui all’art. 844 cod. civ.

L’inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione (e manutenzione) dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere (o ad un non facere), giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.

(Nella specie, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, l’attore agiva giudizialmente in primo grado nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Comune chiedendo che fosse inibita l’immissione di rumori eccedenti i limiti della normale tollerabilità dal confinante plesso scolastico, e perché gli fossero risarciti i danni da lesione della salute. Il giudice di prime cure con sentenza ordinava ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza di bambini in una limitata parte dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia e rigettava la domanda risarcitoria.

In seguito, la Corte d’Appello, affermata la propria giurisdizione sulla base del fatto che la domanda non investiva scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta, in quanto tale, al principio del nemimen laedere, elideva il limite spaziale posto dalla sentenza di primo grado, ordinando tuttavia al Comune ed al Ministero di limitare ad un’ora e mezza al giorno, escluse le ore della prima mattina l’accesso al gioco e la presenza dei bambini nell’intera area esterna. Nello specifico, la Corte riteneva di dover contemperare, in applicazione analogica dell’art. 844 cod. civ., il diritto del privato al godimento pieno della sua abitazione, con le correlative esigenze di riposo e di quiete influenti anche sulla salute, con le esigenze della scuola pubblica materna ed elementare (nella specie frequentata da 150 bambini). Avverso la sentenza della Corte di Appello, il Comune e il Ministero proponevano ricorso per Cassazione sulla base del fatto che la Corte così statuendo si fosse arrogata il potere di disciplinare l’uso del patrimonio indisponibile del Comune, sostituendosi nell’apprezzamento dell’interesse pubblico e nel contemperamento di tale interesse con quello del privato, e finendo col disciplinare attività formative ed educative di esclusiva competenza dell’autorità scolastica.)

 



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