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Impianti che generano inquinamento elettromagnetico 2013 limiti regolamenti comunali 2013 rispetto valori di campo stabiliti dallo Stato

TAR Catania, sent. 2286/2013

In materia di disciplina comunale degli impianti che generano inquinamento elettromagnetico, va osservato che, con riguardo alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, ai comuni spetta, alla luce delle competenze urbanistiche e edilizie inerenti il governo del territorio e tenuto conto della competenza aggiuntiva e diversa relativa alla minimizzazione del rischio per la salute della popolazione, disciplinare con regolamento la localizzazione ottimale degli impianti di telecomunicazione, potendo dettare regole diverse, rispetto a quelle prescritte per la generalità degli altri impianti, nella misura in cui esse siano volte a contemperare ragionevolmente gli opposti interessi coinvolti, senza violare i valori di campo stabiliti dallo Stato e gli obiettivi di qualità definiti dalle Regioni.

Poiché i regolamenti comunali di minimizzazione di cui all’art. 8, comma 6, legge quadro n. 36 del 2001 debbono limitarsi a dettare prescrizioni urbanistico-edilizie di mero carattere integrativo, volte ad imporre ubicazioni specifiche o caratteristiche tecniche determinate, risultano compatibili con i limiti delle competenze comunali: l’indicazione d’accorgimenti tecnici particolari da adottare nella realizzazione degli impianti, quali ad esempio schermature idonee a neutralizzare o ridurre l’emissione di onde elettromagnetiche all’esterno; l’indicazione di siti idonei, nel rispetto della zonizzazione prevista dal piano regolatore generale, tenuto conto dell’esigenza di evitare l’esposizione alle onde elettromagnetiche di soggetti fragili (bambini, anziani, ammalati) e di ridurre l’impatto sul territorio dal punto di vista urbanistico-edilizio.

(Nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso introduttivo con cui la Wind Telecomunicazioni S.p.A. impugnava il verbale, contenente parere negativo, del Comune di Acireale, reso alla Conferenza dei Servizi, riguardo la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni, nonché ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il regolamento comunale per l’installazione degli impianti che generano inquinamento elettromagnetico nel territorio comunale. In particolare, le motivazioni ostative addotte dal Comune si basavano sul contrasto dell’intervento progettato da Wind sia con quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia di installazione e esercizio degli impianti che generano inquinamento elettromagnetico nel territorio comunale, sia col fatto che l’area oggetto dell’intervento, anche se risulta libera, rientra comunque in una pianificazione urbanistica finalizzata a razionalizzare ed interconnettere la viabilità di alcune strade.)



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