Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Autorizzazione ambientale smaltimento rifiuti per società registrata EMAS 2013 proroga

Cons. Stato, Sez. V sent. 3890/2013

L’articolo 29-octies, comma 2, del testo unico ambientale, il quale recita testualmente che “nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo”, va interpretato nel senso che all’autorizzazione in questione va riconosciuta durata ottennale allorché la registrazione EMAS si ponga a questa in rapporto di immediata consequenzialità.

Deve, dunque, ritenersi che tale iscrizione presupponga necessariamente un impianto già in esercizio. Ciò è in particolare ricavabile dall’art. 3 del regolamento n. 761/2001, ora abrogato, il quale prevede, al comma 2, lett. a), che l’impresa che intenda ottenere la registrazione effettui “un’analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi”, al fine di elaborare ad attuare quelle misure organizzative necessarie a realizzare un sistema di gestione ambientale conforme alle disposizioni regolamentari.

Sul piano logico, è, poi, evidente che in tanto ha un senso domandare tale iscrizione in quanto si sia ottenuta l’autorizzazione ambientale o quanto meno ne sia previsto l’ottenimento nelle more della relativa istanza.

(Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha accolto integralmente il ricorso di primo grado con il quale veniva impugnata la determinazione dirigenziale della Regione Puglia che negava ad una società, esercente un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi, la proroga dell’autorizzazione ambientale per tale attività. In particolare, la società ricorrente precisava, sia nel ricorso di primo grado che in sede di appello, che ai sensi dell’art. 29-octies, comma 2, t.u. ambientale, l’autorizzazione integrale ambientale ha validità 8 anni se l’iscrizione EMAS viene conseguita immediatamente a valle del rilascio dell’autorizzazione e, comunque, prima dell’avvio dell’effettivo esercizio dell’impianto, come avvenuto nel caso in esame.)



Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie