Gli Stati membri, infatti, per i rifiuti urbani indifferenziati, e per quelli destinati allo smaltimento, possono adottare misure di portata generale che ne limitano la spedizione tra Stati membri, in virtù dei principi della prossimità, della priorità al recupero e dell’autosufficienza, conformemente alla direttiva 2008/98/CE.
L’obbligo imposto dall’ente locale sarebbe legittimo anche ai sensi del regolamento n. 1013/2006 in quanto, quest’ultimo intende fornire un sistema armonizzato di procedimenti, attraverso i quali limitare la circolazione di rifiuti, al fine di garantire la tutela dell’ambiente (v. in tal senso sentenza 8 settembre 2009,Commissione/Parlamento e Consiglio, C.411/06).
Invece, per quanto riguarda i rifiuti industriali ed edili destinati al recupero, l’ente locale non può imporre l’obbligo di destinazione, infatti, il regolamento n. 1013/2006 non prevede la facoltà per uno Stato membro di adottare misure di portata generale che abbiano l’effetto di vietare, in tutto o in parte, la spedizione di rifiuti verso altri Stati membri ai fini del trattamento.
(Il procedimento principale riguardava la legittimità di una clausola posta da un Comune estone che, all’interno di una procedura di gara, imponeva all’impresa concessionaria il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati e di quelli edili ed industriali presso due specifici e vicini impianti di trattamento. Il giudice nazionale chiedeva alla Corte di Giustizia se il principio di prossimità, sancito all’art. 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98, consentisse di giustificare la concessione di un diritto esclusivo agli impianti di trattamento più vicino, e se tale concessione violasse i principi di concorrenza. Purtroppo, rispetto a quest’ultimo punto, la Corte ha dovuto dichiarare la questione irricevibile, per assenza di precise indicazioni del giudice nazionale riguardo all’applicabilità delle norme sulla concorrenza del trattato TFU.)
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