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Sistema punitivo responsabilità da reato enti - revoca misure cautelari interdittive - risarcimento del danno

Cass. Pen. sez. II, n. 326/2014

Il sistema punitivo della responsabilità da reato degli enti assume un carattere prettamente preventivo, volto a scegliere sanzioni e misure cautelari funzionali a prevenire per il futuro la commissione dei reati attraverso la strutturazione regolativa dell’organizzazione capace di controllare, da sé, se stessa. Ne consegue che le disposizioni funzionali alla regolarizzazione, attraverso sistemi rigorosi, dell’organizzazione dell’ente tali da impedire la reiterazione dei reati, devono essere interpretate con il massimo rigore per poter perseguire la massima efficacia.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale di Pistoia con cui quest’ultimo, in sede di appello, annullava l’ordinanza emessa dal gip della stessa città che ripristinava la già disposta misura cautelare interdittiva nei confronti di una società del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per sette mesi  nelle regioni della Toscana e della Liguria, misura conseguente al ravvisato illecito amministrativo di cui al D.lgs. n. 231/2001, art. 5. commi 1, lett. a), artt. 21 e 25 correlato ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319-bis e 321 c.p., contestati al socio di maggioranza ed institore della predetta società.

In particolare, la Corte sottolinea che ai sensi dell’art. 17, lett. a) D.lgs. n. 231/2001, per non dar luogo o revocare le misure interdittive, è necessario non solo che si sia risarcito integralmente il danno ma che anche si siano eliminate le conseguenze dannose  pericolose del reato e comunque di essersi efficacemente adoperato in tal senso. Il che presuppone una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione o comunque il contatto tra parti contrapposte, tale da doversi ritenere efficace l’essersi adoperato come preteso dalla disposizione richiamata.


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