In materia di localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, infatti, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, e solo ove tali limitazioni siano effettuate in via di eccezione e sia necessario proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, non essendo invece consentito alle Regioni introdurre vincoli ulteriori e validi su tutto il territorio regionale, come la prescrizione di distanze minime da rispettarsi tra impianti di produzione di energia rinnovabile nuovi ed impianti esistenti (conf. Corte cost. n. 44/2011).
(Nella specie, era stato impugnato dinnanzi al TAR Campania, il diniego di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di energia eolica, diniego che si era fondato sulla pronuncia negativa emessa, dalla Conferenza dei Servizi convocata ex art. 12 D. lg .347/2003, in applicazione della l.r. citata, entrata in vigore nelle more del procedimento autorizzatorio, legge che prevedeva l’obbligo di rispettare una distanza minima di 800 metri tra i nuovi impianti eolici e quelli già esistenti o autorizzati).
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