Se non è provata, in fatto, la continuata immissione di scarichi eccedenti il limite di accettabilità e cioè che l’alterazione dell’accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo, senza soluzione di continuità, per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico, il reato deve considerarsi istantaneo e non permanente (conf. Cass. III pen., n. 3112/1992).
Trattandosi di contravvenzione di natura colposa, non può ravvisarsi l’unicità del disegno criminoso, necessaria al fine dell’applicazione del regime della continuazione.
(Nella specie, la legale rappresentante di una Società era stata condannata per alcune occasionali condotte di scarico, con superamento dei limiti relativi al rame ed allo zinco, di cui alla Tab. 5 dell’All. 5 alla Parte III, verificatisi nello svolgimento di attività di trattamento galvanico di metalli).
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