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Scarico acque reflue industriali- Contravvenzione ex art. 137, co. 1, d.lgs.152/2006- Caso Fortuito e Forza Maggiore

Cass. Pen.,sez. III, sent. n. 24333/14

Il caso fortuito e la forza maggiore hanno quale fondamento la eccezionalità del fatto e la imprevedibilità dello stesso ed in materia di inquinamento idrico tali evenienze non sono ravvisabili nel verificarsi della rottura di una condotta che determini la fuoriuscita dei reflui, trattandosi di accadimento che sebbene eccezionale, ben può in concreto essere evitato.

(Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto inammissibile per difetto di forma e sostanza il ricorso degli imputati - legali rappresentati di due società casearie- ai quali il Tribunale di Vicenza aveva attribuito la responsabilità penale per violazione dell’art. 137, co.1, D.lgs. 152/2002, perché , in seguito alla rottura di un tubo, effettuavo lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall’attività di caseificio, con recapito nella fognatura bianca ed in acque superficiali, senza autorizzazione. Secondo la Suprema Corte, peraltro, il Giudice di merito aveva svolto argomentazioni logiche e giuridicamente corrette a fondamento della condanna, disattendendola tesi difensiva secondo cui la rottura del tubo non era prevedibile, in quanto determinata dal refluo eccessivamente caldo. Il Tribunale di Vicenza, a seguito dell’accertamento dell’ARPAV,aveva correttamente ritenuto che tale evento potesse essere prevedibile, ben conoscendo gli imputati le caratteristiche dell’impianto).


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