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Localizzazione degli impianti di telefonia mobile - competenza regolamentare dei Comuni

Cons. di Stato, sez. III, n. 183/2015
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 183 (CC 11/12/2014, dep. 21/01/2015)

La Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. n. 36/2001) nel disciplinare l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile, radioelettrici e di radiodiffusione, ha assegnato ai Comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione.

Tale potere è espressione dell’autonoma e fondamentale competenza dei Comuni nella disciplina dell’uso del territorio e può tradursi anche nell’introduzione di regole poste a tutela di beni di particolare pregio paesaggistico, ambientale o storico-artistico o, per quanto riguarda la minimizzazione dell’esposizione, nell’individuazione di siti che – per destinazione d’uso o per qualità degli utenti – siano considerati sensibili e, quindi, inidonei alla localizzazione delle istallazioni. Sono pertanto legittime le disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti in aree del centro storico o nelle adiacenze di altri siti sensibili (scuole ed ospedali), purché sia garantita la copertura di rete in tali siti mediante impianti collocati in altre aree.

(Nella specie, alcuni ricorrenti privati avevano impugnato l’autorizzazione unica, rilasciata ad Società di telecomunicazioni, per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia mobile, istallazione che sarebbe stata ubicata a meno di 100 m. da una scuola materna e nel centro storico, in contrasto con il piano comunale con cui nel 2004 erano state fissate le Linee Guida per la realizzazione del piano di telefonia mobile. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, nella quale si era già ritenuta legittima l’adozione di tali limiti, considerati prima facie non arbitrari né tesi ad impedire la realizzazione di una struttura efficiente di comunicazioni elettroniche).



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