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Art. 639 c.p.-requisito della strumentalità della fonte sonora all'attività esercitata-prova della diffusività del disturbo

Cass. pen., sez. III, sent. n. 7912/2015
Cassazione pen., sez. III, sentenza n. 7912 del 27.01.2015, dep. 23.02.2015

L’elemento che differenzia le fattispecie previste dall’art. 659 c.p., comma 1 e 2, è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto. giacché se esso è causato nell’esercizio di una professione o mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del comma 2, per il semplice fatto dell’esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alla prescrizioni dell’autorità; qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate da attività lavorativa, ricorre l’applicabilità del comma 1, e per integrare la contravvenzione occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un indeterminato numero di persone, non solo gli occupanti gli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, trattandosi di fatto-reato che lede la quiete pubblica.

(Nella specie, la Suprema Corte ha annullato una sentenza di condanna di un titolare di un esercizio commerciale, imputato per il reato di cui all’art. 659 c.p., per disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone mediante emissioni sonore, provenienti dai gruppi di raffreddamento asserviti alla predetta attività. La decisione della Corte è stata motivata dal fatto che il Giudice di merito non aveva accertato se il denunciato inquinamento acustico provenisse o meno dall’esercizio di un mestiere rumoroso, ossia se l’uso dei condizionatori fosse strumentalmente necessario per lo svolgimento dell’attività in questione. La Corte ha, altresì, precisato che Giudice del rinvio dovrà ritenere integrato l’illecito amministrativo, di cui all’art. 10, c. 2 della L. 447/1995, ove ritenesse accertata la necessità strumentale dell’uso dei condizionatori ed il superamento dei limiti assoluti o differenziali, fissati dalla normativa in materia, non sussistendo agli atti alcuna prova che l’evento di disturbo fosse potenzialmente idoneo a ledere la quiete di un numero indeterminato di persone e, dunque, non essendo configurabile l’applicazione del comma 2 dell’art. 659 c.p. Diversamente, secondo la Corte, il Giudice del rinvio dovrà ritenere integrato il reato di cui all’art. 659, c. 1, se risulterà che i rumori non sono stati emessi nell’ambito dell’esercizio di attività rumorosa autorizzata).



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