(Nella specie, la Suprema Corte ha annullato una sentenza di condanna di un titolare di un esercizio commerciale, imputato per il reato di cui all’art. 659 c.p., per disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone mediante emissioni sonore, provenienti dai gruppi di raffreddamento asserviti alla predetta attività. La decisione della Corte è stata motivata dal fatto che il Giudice di merito non aveva accertato se il denunciato inquinamento acustico provenisse o meno dall’esercizio di un mestiere rumoroso, ossia se l’uso dei condizionatori fosse strumentalmente necessario per lo svolgimento dell’attività in questione. La Corte ha, altresì, precisato che Giudice del rinvio dovrà ritenere integrato l’illecito amministrativo, di cui all’art. 10, c. 2 della L. 447/1995, ove ritenesse accertata la necessità strumentale dell’uso dei condizionatori ed il superamento dei limiti assoluti o differenziali, fissati dalla normativa in materia, non sussistendo agli atti alcuna prova che l’evento di disturbo fosse potenzialmente idoneo a ledere la quiete di un numero indeterminato di persone e, dunque, non essendo configurabile l’applicazione del comma 2 dell’art. 659 c.p. Diversamente, secondo la Corte, il Giudice del rinvio dovrà ritenere integrato il reato di cui all’art. 659, c. 1, se risulterà che i rumori non sono stati emessi nell’ambito dell’esercizio di attività rumorosa autorizzata).
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