(Nel caso di specie, in seguito al rigetto dell’istanza di riesame di un decreto di sequestro preventivo, i difensori proponevano ricorso in Cassazione sostenendo l’assenza del periculum in mora, essendo stato l’impianto fotovoltaico già realizzato. Nel ricorso osservavano che l’impianto non potesse comportare un ulteriore aggravio ai beni giuridici protetti dall’art. 181, del d.lgs. 42/2004 e dall’art. 44, lett. a) e c) D.P.R. 380/2001. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato.)
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