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A.I.A. dissenso manifestato dal Comune dopo la conferenza dei servizi - Legittimità - Contaminazione delle acque

TAR Lazio Latina Sez. I, sent. 20/12/2017, n. 633

È ammissibile il ricorso del Comune contro il provvedimento della Regione di rinnovo dell’A.I.A. all’impresa contro interessata ex articolo 29-octies D. Lgs. n. 152 del 2006, nonostante il Comune abbia partecipato alla conferenza di servizi e non abbia formulato alcuna opposizione alla favorevole chiusura della conferenza. Benché il principio di leale cooperazione tra enti suggerirebbe l’opportunità di un’opposizione del Comune all’interno della conferenza dei servizi (anche nell’ottica di prevenire il contenzioso) e nonostante l’opposizione manifestata dopo sia vicina a configurare una sorta di abuso del processo, tuttavia per regola generale al Comune, quale ente esponenziale della collettività, non può negarsi legittimazione ad impugnare atti che ivi autorizzino lo svolgimento di attività. Non vi è infatti alcuna deroga ai principi generali ed alle norme degli articoli 14-ter e 14-quater, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tale da imporre che il dissenso sia manifestato a pena di inammissibilità nella conferenza e che il mancato motivato dissenso equivalga ad implicito assenso.

Non può configurarsi acquiescenza da parte del Comune quando il comportamento, dante luogo a acquiescenza, non è contestuale o successivo al provvedimento che definisce il procedimento bensì successivo, come avviene nel caso delle conferenze di servizi in cui l’assenso implicito alle determinazioni della conferenza è anteriore al provvedimento che poi conclude il procedimento, sulla base degli esiti della conferenza stessa.

È infondata e pretestuosa la deduzione sul difetto di istruttoria nel caso in cui l’ente territoriale abbia condiviso, nel corso del procedimento, la metodologia dell’istruttoria stessa. Inoltre, allorché le rilevazioni ambientali provengano da un ente di indiscussa autorità, in materia di gestione e protezione di risorse idriche, come l’IRSA-CNR, la deduzione si palesa ulteriormente infondata.

(Nella specie, il Comune di Roccasecca si era opposto al provvedimento mediante il quale la Regione Lazio aveva rinnovato l’A.I.A. - sulla base di un’istanza di riesame ex articolo 29-octies D.Lgs. n. 152 del 2006 - ad una società di gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti. Il Comune aveva sostenuto esistesse prova sia di una sistematica violazione delle condizioni dei titoli rilasciati sia di plurimi superamenti delle concentrazioni di inquinanti, rilevati - ad avviso del ricorrente - da un’indagine dell’ A.R.P.A. Lazio. Il Comune sosteneva la necessità di revocare i titoli rilasciati a favore della società e l’obbligo, per quest’ultima, di procedere alla bonifica. Il Collegio respingeva i motivi di ricorso. In particolare, veniva rigettata la tesi relativa alla violazione dell'articolo 29-octies del TUA, legata all’insussistenza dei presupposti per procedere al riesame dell'A.I.A. Il T.A.R. sottolineava, infatti, che l'istruttoria compiuta – commissionata ad IRSA-CNR - aveva dimostrato la non sussistenza di alcun fenomeno di contaminazione, in particolare delle acque sotterranee. Il Collegio, pertanto, riteneva legittimo il procedimento di riesame dell’A.I.A., in quanto sussisteva una situazione di incertezza in ordine alla condizione geologica e idrogeologica dell’area in cui la (omissis) s.r.l. operava. In base al citato studio dell’IRSA - CNR, infatti, non era riconoscibile un fenomeno di inquinamento ambientale - ed in specie un superamento delle C.S.C. – derivante da fattori antropici e i conseguenza secondo il G.A. non era applicabile l’art. 242 TUA alla fattispecie).



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