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Cassazione penale, Sez III, 17 dicembre 2003 (Ud. 29.10.2003) n. 1758, Pres. R. Raimondi. Ric. P.G. di Brescia


L’art. 59, comma 5, nella versione introdotta dal D.Lg.vo 258/2000 contiene una profonda innovazione rispetto all’originario testo del D.Lg.vo 152/1999 in quanto individua due tipi di soggetti di riferimento: quelli che nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell’Allegato 5; quelli che nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall’Autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5. Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D.Lgs 152/99, la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla tabella 4 del D.Lgs. 152/99


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