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Cassazione penale, Sez III, 29 aprile 2003 n. 393. Sulla classificazione delle acque di sentina


Ai sensi dell’ art. 57, comma 6 bis, del D. L.vo. n° 22/1997 (aggiunto dall’ art, 7, comma 24 del D. L.vo 8.11.1997, n° 389), l’assimilazione dei rifiuti alle merci, pericolose e non pericolose, a seconda dalla natura degli stessi, opera esclusivamente con riferimento alla fase del loro trasporto per via mare ed operazione ad esso connesse. Ne consegue che essa non opera con riferimento alle ordinarie operazione di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti da navi nel corso ed in conseguenza della navigazione.


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